Lo Statuto
Di Redazione di padova104.com   


Associazione Culturale

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 Indice

PARTE 1 - SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

PARTE 2 - SOCI

PARTE 3 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

PARTE 4 - PROVENTI E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

PARTE 5 - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

PARTE 6 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

PARTE 7 - DISPOSIZIONI FINALI

 


 

PARTE 1 - SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Articolo 1

E' costituita l'Associazione Culturale e di Promozione Sociale denominata “padova104.com”.

 

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale in Selvazzano Dentro, piazza Beatrice De Claricini n.10 ed ha durata a tempo indeterminato.

 

Articolo 3

L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

 

Articolo 4

L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:

- la promozione e la diffusione della cultura

- la diffusione della propria attività, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni pubbliche culturali, incontri di dibattito politico,spettacoli, concerti, rassegne sportive e altre attività ricreative, saggi, seminari,convegni,manifestazioni culinarie, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale; l'associazione si riserva inoltre di porre in essere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine di costruire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali;

- promuovere i rapporti tra i cittadini e gli organi di governo in particolare dando la possibilità a ciascuno di far sentire la propria voce tramite il sito www.padova104.com;

- contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia ed alla difesa dei diritti costituzionali anche avvalendosi della cooperazione con  altre associazioni nel territorio, in Italia o anche all’estero;

- avanzare proposte agli enti pubblici, partecipando alle forme decentrate di gestione della democrazia del potere locale;

- la promozione, anche attraverso la costituzione interna di gruppi che svolgano attività che consentano ai propri associati di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità e di tutte quelle attività che serviranno alla diffusione capillare ed alla crescita della cultura in genere.

 

 

PARTE 2 - SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

 

Articolo 6

I soci possono essere “fondatori” e “sostenitori”.

Sono soci "fondatori" i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o che, essendosi iscritti in epoca successiva, ricevano tale riconoscimento dagli associati fondatori preesistenti.

Sono soci "sostenitori" coloro che, ammessi a far parte dell'Associazione successivamente alla sua costituzione, rappresentano particolari aree di interesse.

Il rapporto associativo non può essere a tempo determinato.

I soci “fondatori” e “sostenitori” prestano gratuitamente la loro opera all'interno dell’associazione e non possono percepire alcun tipo di remunerazione per le cariche che rivestono.

Per essere ammessi a socio “sostenitore” è necessario compilare il modulo di iscrizione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Per essere ammessi a socio “fondatore” è necessario presentare al Consiglio Direttivo la domanda con le medesime modalitá di cui al precedente capoverso, il quale delibererá in merito nella riunione successiva.

 

Articolo 7

I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità un anno, di usufruire dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee dei Soci.

La tessera verrà consegnata all’atto di iscrizione.

 

Articolo 8

Il socio ha diritto di recesso in qualsiasi momento, motivando la sua richiesta in forma scritta al Consiglio Direttivo,  che provvederà immediatamente ad annullare la validità della tessera.

 

Articolo 9

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

 

Articolo 10

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

- quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;

- qualora assumano comportamenti contrari o difformi a quelli dell’etica dell’Associazione e dei suoi membri;

- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

 

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Statuto.

 

 

PARTE 3 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci “fondatori” e “sostenitori”;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Vicepresidente;

- il Segretario;

- il Vicesegretario.

 

Articolo 12

L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso inviato per posta elettronica dell'Associazione almeno cinque giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. Se il socio ne fa espressa richiesta al Consiglio Direttivo questo provvederà a darne comunicazione in via cartacea.

 

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea dei soci almeno una volta l’anno.  Le delibere del Consiglio Direttivo vengono trascritte dal Segretario e conservate presso la sede legale dell’ Associazione.

 

Articolo 14

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

 

Articolo 15

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del codice civile.

 

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di quattro consiglieri e massimo di cinque, eletti dall'Assemblea Ordinaria fra i soci “fondatori”; resta in carica per due anni ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene nominato a maggioranza tra i soci “fondatori”. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Vicesegretario.

A maggioranza assoluta dei suoi membri il Consiglio Direttivo puó espellere un consigliere per violazione del presente statuto e/o delle circostanze elencate nell’articolo 10.

 

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà piú uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

 

Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci e di propria iniziativa;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- redige i rendiconti economico finanziari;

- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci “fondatori” e “sostenitori”;

- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;

- crea e scioglie nuovi organi interni e ne nomina cariche e componenti.

 

Articolo 18

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

La sua carica ha una durata di due anni ed è rieleggibile.

 

Articolo 19

Il Segretario e il Vicesegretario restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Segretario svolge le seguenti funzioni: tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda il Vicesegretario. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

 

 

PARTE 4 - PROVENTI E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 20

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

- da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti.


L'associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:

- dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

- dai contributi annuali e straordinari degli associati;

- da convenzioni con enti pubblici e/o privati;

- da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;

- da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

 

Articolo 21

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso, e non sono trasmissibili.

 

 

PARTE 5 - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 22

Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trentuno luglio dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanaziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.

 

Articolo 23

Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimane conservato presso la sede legale dell'Associazione.

 

 

PARTE 6 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 24

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della metà più uno dei componenti.

 

Articolo 25

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

PARTE 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

 

I Soci Fondatori